Dopo l'Assegno unico Famigliare, oggi pubblichiamo un nuovo articolo che speriamo possa catturare il vostro interesse.

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La dicitura estesa del modello 26 è “Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e Comunicazione delle variazioni” e con essa si intende la procedura di compensazione dell’IVA relativamente a una o più società “controllate”, vale a dire quelle società le cui azioni o quote sono possedute attraverso altre società per il 50% del loro capitale a partire dall’inizio dell’anno solare precedente.

Dichiarazione di adesione e variazione IVA di gruppo

La dichiarazione tramite modello 26 deve essere presentata dagli enti o società controllanti che desiderano avvalersi – per un determinato anno solare – della compensazione dell’IVA ed ha due obiettivi.

Il modello 26 serve anche per comunicare le variazioni avvenute nel corso dell’anno riguardo i dati presentati in sede di dichiarazione di adesione.

Modulistica e termini per la presentazione

In base a quanto definito nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 6/12/10) - pdf, il modello 26 si presenta in via esclusivamente telematica attraverso i servizi Entratel dell’Agenzia delle entrate ed entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la variazione.

Il termine è tassativo, tuttavia con D.L. n°16/2012 i soggetti interessati possono ugualmente accedere ai regimi fiscali opzionali subordinati all’obbligo di comunicazione preventiva anche “fuori tempo massimo” purché la violazione non sia stata constatata o non siano state avviate ispezioni o verifiche amministrative di accertamento di cui il contribuente sia stato anche informato. Inoltre, l’autore dell’inadempimento vi può accedere se:

  • ha i requisiti sostanziali richiesti per norma alla data di scadenza ordinaria del termine;
  • effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versa contestualmente l’importo minimo della sanzione, pari a 258€, esclusa la compensazione prevista.

Di seguito la modulistica

immagine esemplificativa della procedura e modulistica Modello 26

Modello di adesione e variazione Iva di gruppo (Iva 26) - pdf

Istruzioni di compilazione - pdf

Il quadro B riporta un aggiornamento di controllo relativo al campo “Decorrenza” nel caso di comunicazione di “Variazione”.

Procedura telematica per la presentazione del modello 26

Per compilare e trasmettere il modello 26 è necessario iscriversi al servizio Fisconline / Entratel dell’Agenzia delle entrate. Prima della trasmissione dei dati bisogna:

  • compilare il modulo o documentazione;
  • autenticarsi e accedere al servizio online;
  • allegare il file e premere “invio”;
  • assicurarsi che compaia l’avviso di corretta trasmissione dei dati;
  • stampare la ricevuta che vale come conferma dell’avvenuta trasmissione dei dati. 

Il software del Modello 26 per la compilazione online utilizza tecnologia basata su Java per dispositivi che abbiano uno dei seguenti sistemi operativi:

  • Windows 7, Windows Vista e Windows XP;
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9);
  • Mac OS X 10.5 e superiori.

Occorre altresì installare un software per leggere e stampare i file in formato .pdf

Dal 2012, le modalità di installazione del prodotto sono cambiate. Quando si avvia l’applicazione per la prima volta, compare una finestra di dialogo di “avviso di protezione”. Premere il tasto “esegui” per considerare attendibile il fornitore del software e proseguire con l’installazione. Ad ogni avvio del programma, l’applicazione si connetterà al web per verificare la presenza di versioni aggiornate, in modo tale che il contribuente abbia la garanzia di utilizzare sempre l’ultima versione utile.

Come funziona il pagamento dei tributi

La maggior parte delle tasse che paghiamo abitualmente servono a sostenere e a finanziare le attività dello Stato, oltre che a pagare tutta una serie di servizi che ci vengono normalmente offerti: un esempio chiarificatore di tale visione potrebbe essere la tassa sullo spazzatura, poiché i servizi di smaltimento rifiuti, che sono statali, ci rendono quotidianamente un servizio che, se non fosse per le tasse, sarebbe gratuito.

Per comprendere quale sia, tra i mille mila esistenti, il pagamento che andiamo a effettuare, l’Agenzia delle entrate ha istituito degli “indirizzi” specifici formati da un codice numerico: per questo motivo è bene conoscere ed individuare l'elenco dei codici tributo.

Gli introiti delle varie forme di tassazione all’interno delle casse dello Stato sono regolati da un’ente, statale anch’esso, chiamato “Agenzia delle entrate”. L’agenzia riscuote sì tutti i nostri pagamenti; ma siamo tuttavia noi cittadini a dovere recarci per primi a saldare tutti i conti dovuti. La maggior parte delle “commissioni” che un comune cittadino deve sbrigare con lo Stato si risolvono per mezzo di un modello 26 da compilare a dovere, secondo l’esigenza di pagamento del momento, il modello F24.

Elenco dei codici tributo

I codici tributo sono delle matrici di riferimento che usiamo per compilare le nostre dichiarazioni dei redditi e gli altri documenti da spedire all’Agenzia delle Entrate quando dobbiamo effettuare il pagamento di un’imposta. Vi sono tipologie di codici differenti a seconda di ciò che stiamo dichiarando: essi identificano esattamente, senza possibilità d’errore, imposte, sanzioni, contributi e ravvedimenti di qualsiasi tipo che passino per l’Agenzia delle Entrate.

Quello che segue è l'elenco dei codici tributo più conosciuti e usati dai normali contribuenti

  • Interessi sul ravvedimento Irpef: 1989
  • Irpef saldo 4001
  • Irpef acconto prima rata 4033
  • Irpef (acconto seconda rata o acconto in unica soluzione) 4034
  • Irpef sanzione pecuniaria 8901
  • Irpef, addizionale comunale
  • Interessi ravvedimento addizionale comunae all’Irpef 1998
  • Irpef addizionale comunale (autotassazione acconto) 3843
  • Irpef addizionale comunale (autotassazione, saldo, risoluzione) 3844
  • Irpef addizionale comunale (interessi pagamento dilazionato) 3857
  • Irpef addizionale comunale (sanzione ravvedimento) 8926
  • Irpef addizionale regionale
  • Irpef addizionale regionale (interessi sul ravvedimento) 1994
  • Irpef addizionale regionale (imposta sul reddito) 3801
  • Irpef addizionale regionale (sanzione pecuniaria) 8902
  • Tarsu (tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
  • gestione dei rifiuti: 3920
  • interessi di gestione dei rifiuti: 3921
  • sanzioni: 3922

Dichiarazione Modello 26 IVA 2021

Il modello 26 IVA 2021 per le dichiarazioni 2020 prevede un cambiamento con la rimozione del quadro VI relativo al riepilogo dei dati sulle dichiarazioni di intento pervenute dagli esportatori abituali. Il modello 26 nuovo prevede anche la possibilità di comunicare la revoca o l’opzione di applicazione dell’IVA in uno Stato membro che consuma i servizi di telecomunicazione o tele-radiodiffusione ed elettronici nei rapporti Business to Customer (B2C). E’ altresì prevista un’aliquota “0” per i beni anti-Covid (introdotta appositamente per andare incontro alle esigenze emerse con l’emergenza sanitaria da coronavirus).

La bozza del modello 26 di dichiarazione IVA 2021 sul 2020 con le istruzioni è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’invio del modello 26 si effettua esclusivamente per via telematica dal 1°febbraio al 30 aprile. Le modalità di compilazione sono state semplificate in vista anche dell’adeguamento alle normative.

Il quadro VI sulle dichiarazioni di intento: novità

L’articolo 12-septies del Decreto Legge n. 34/2019 – noto anche con il nome di Decreto Crescita – stabilisce che dal 1° gennaio 2020 viene a decadere l’obbligo da parte dell’esportatore abituale di consegnare ai propri fornitori una dichiarazione di intenti e relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Nell’ottica della semplificazione, il legislatore ha abrogato alcuni obblighi formali facenti capo sia al fornitore che all’esportatore. In particolare è stato abolito l’obbligo:

  1. Sia per l’esportatore abituale che per il fornitore di numero in modo progressivo la dichiarazione di intento emessa e ricevuta da entrambi;
  2. Sia per l’esportatore abituale che per il fornitore di annotare entro 15 giorni – rispettivamente dall’emissione e dal ricevimento - la dichiarazione di intento su apposito registro (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972)
  3. Per il fornitore di annotare gli estremi della dichiarazione nelle fatture prodotte sulla base di quest’ultima.

Novità sull’IVA per consumo di servizi digitali negli Stati Membri

Nel riquadro VO del modello di dichiarazione IVA sono state recepite e di conseguenza introdotte le regole relative all’applicazione dell’IVA sui servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione e elettronici nei Paesi UE non soggetti passivi a IVA. La norma prevede l’opzione di applicare l’IVA dovuta in Italia sui servizi digitali nei rapporti B2C, se il recipiente del servizio o destinatario è domiciliato all’estero o è residente ma senza domicilio all’estero. L’opzione di applicazione dell’IVA vale sia per l’Italia verso clienti destinatari in altri Paesi Membri UE e viceversa (da Paese membro verso l’Italia). È stato così introdotto nel nuovo modello di dichiarazione IVA 2021, il rigo VO16 in cui gli operatori possono comunicare la scelta di applicazione dell’IVA nello Stato Membro di consumo (per i soli beni digitali) a partire dall’anno in cui è stata applicata e fino al biennio successivo o previo revoca. Per la revoca dell’opzione, occorre compilare la sezione 2 del RIGO VO16, casella 2.

Modifica del rigo VF34 per i beni anti-Covid

Il rigo VF34 relativo alle operazioni ad aliquota “0” – vale a dire con esenzione ma diritto alla detrazione come definito dall’art. 124 del D.L. n. 34/2020 – o Decreto Rilancio – i soggetti che hanno svolto nella propria attività operazioni imponibili ma esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA. In particolare si tratta di operazioni quali la cessione/vendita dei dispositivi medici di protezioni individuali atti a contenere e gestire l’epidemia da coronavirus. Tali operazioni, normalmente non influenzano la determinazione del pro-rata, ma nel calcolo della percentuale di detrazione vanno aggiunte a quelle imponibili ed equiparate ad esse ai fini della richiesta della detrazione. Il rigo VF34, si “arricchisce” di un nuovo campo da compilare – il 9 – in cui indicare l’importo delle operazioni ad aliquota 0, ma che dal 1° gennaio 2021 saranno soggette a IVA con aliquota ridotta al 5%. Restano escluse le operazioni relative alla strumentazione diagnostica del virus e i vaccini contro il COV SARS 2.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.