Dopo avervi presentato un approfondimento su come tracciare una raccomandata, eccoci oggi con un nuovo tema che speriamo susciterà il vostro interesse.
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- Caratteristiche
- Validità patente di guida
- Disposizioni per la richiesta di documenti per i cittadini UE ed extra-UE
- La modulistica per la richiesta dei documenti
I documenti di riconoscimento sono una serie di documenti che hanno come scopo quello di dimostrare l'identità personale del titolare che ne è in possesso. Secondo quanto previsto dall'Ordinamento giuridico italiano, i documenti di riconoscimento, per essere tali, devono possedere alcune caratteristiche.
Caratteristiche
Innanzitutto, il documento di riconoscimento deve essere munito di fotografia autenticata; inoltre, ogni documento di riconoscimento deve essere rilasciato dalla competente amministrazione dello stato Italiano o comunque di un altro stato riconosciuto. I documenti di riconoscimento possono essere su supporto cartaceo, magnetico e informatico.
Tipologie di Documenti di riconoscimento
Esistono diversi tipi di documenti di riconoscimento, secondo quanto previsto dall'Ordinamento giuridico Italiano. In particolare, tutti i documenti di riconoscimento validi hanno lo stesso valore dei documenti di identità. I documenti di identità e di riconoscimento equipollenti sono i seguenti:
- carta di identità
- patente di guida
- passaporto
- patente nautica
- tessere di riconoscimento con fotografia e timbro o autenticazione da parte di una amministrazione dello Stato)
- porto d'armi
Validità patente di guida
Con il passaggio al nuovo formato di patente (per la precisione la patente su tesserino plastificato), si è diffusa la notizia che questa tipologia di documento di riconoscimento non fosse più valido per l'identificazione del titolare. In realtà, secondo quanto comunicato dal ministero dei Trasporti e dal ministero dell'Interno, anche la patente nel nuovo formato è un documento di riconoscimento valido e può essere presentato in caso di richiesta a chiunque ne abbia la necessità.
Disposizioni per la richiesta di documenti per i cittadini UE ed extra-UE
I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che intendono stabilirsi in Italia o altro Stato dell’UE non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno in quanto i cittadini e i loro familiari possono soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato Membro (direttiva 2004/38/CE), tuttavia, per soggiorni pari o superiori a tre mesi dall’ingresso è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza.
La carta di soggiorno è richiesta – dopo tre mesi dall’ingresso – ai familiari extra-UE di un cittadino comunitario, mentre resta invariata la procedura per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per tutti i cittadini extra-UE che sono regolarmente entrati nel territorio e sono in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso.
La domanda si presenta presso gli uffici delle Poste Italiane o presso la Questura laddove la tipologia della richiesta non rientri tra quelle elencate ne “la Nuova Procedura”. I richiedenti saranno comunque convocati dall’Ufficio immigrazione – tramite lettera raccomandata – per essere sottoposti ai rilievi foto dattiloscopici e per la consegna del permesso.
Elenco delle pratiche che si possono svolgere presso gli Uffici Postali:
- Adozione
- Affidamento
- Aggiornamento della carta di soggiorno
- Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Asilo politico rinnovo
- Carta di soggiorno per stranieri
- Conversione permesso di soggiorno
- Duplicato della carta di soggiorno
- Duplicato Permesso di soggiorno
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro casi particolari previsti
- Lavoro subordinato-stagionale
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Status apolide rinnovo
- Studio
- Tirocinio formazione professionale
- Turismo
I comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito un’attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero per la corretta presentazione delle domande.
Quando si presenta l’istanza, il richiedente deve versare un contributo di 30€ (Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005) e 27,50€ per il rilascio della tessera in formato elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale pre-marcati.
La modulistica per la richiesta dei documenti
Presso gli uffici postali abilitati è possibile ritirare il “kit” a banda gialla per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta del modulo MOD. 209, che si compone del Modulo 1 e Modulo 2.
Cosa fare per il rilascio
I richiedenti dovranno presentare 4 fotografie formato tessera su sfondo bianco, una delle quali sarà apposta sul documento che si richiede.
Se la richiesta di carta di soggiorno riguarda sé e i propri familiari si dovrà compilare un unico kit composto dai due moduli e nel quale si riporteranno tutte le informazioni relative al nucleo familiare e qualora il familiare percepisca un reddito.
In caso di rinnovo , la richiesta deve essere inoltrata:
- entro 90 giorni dalla scadenza per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale;
- entro 60 giorni dalla scadenza per i permessi di lavoro di durata annuale;
- entro 30 giorni dalla scadenza per le restanti tipologie di permessi.
Quanto dura un permesso di soggiorno?
La durata del permesso di soggiorno che non è rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. Ad ogni modo, la durata non può comunque essere:
- superiore a tre mesi per motivi di affari e turismo;
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.