Con Provvedimento del 15/01/2013 - pdf, l’Agenzia delle entrate ha approvato le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Iva 74 bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di una procedura da assolvere ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui nell’anno precedente un’azienda abbia dichiarato il fallimento o avviato la liquidazione coatta.
La dichiarazione è effettuata dal Tribunale del luogo dove ha sede l’impresa su richiesta:
1. Dell’imprenditore insolvente.
Alla richiesta di fallimento, il debitore deve allegare:
2. Di uno o più creditori (anche senza titolo esecutivo ed anche prima della scadenza del credito, ma devono fornire la prova della legittimazione).
La richiesta di fallimento, sotto forma di ricorso, da parte dei creditori è il caso più frequente. Essi, invocando il fallimento, da una parte cercano di evitare i futuri trafugamenti di capitale ad opera del debitore e dall’altra sperano che la procedura fallimentare reintegri, attraverso la revocatoria fallimento, il patrimonio già andato perduto.
3. Del Pubblico Ministero.
L’iniziativa del Pubblico Ministero si ha in tutti i casi in cui risulta, in sede penale, lo stato d’insolvenza: fuga o latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali dell’impresa, occultamento dell’attivo e in tutti i casi di azione penale contro il debitore insolvente.
4. Del Tribunale che agisce d’ufficio( è stato soppresso dall'art. 6 l. fallimentare)
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana che si applica ad alcune categorie d’impresa predeterminate dalla legge. Ha le sue fonti regolamentari in parte nella legge ordinaria (legge fallimentare) e, in parte, nelle leggi speciali.
La liquidazione coatta amministrativa fu introdotta nell’ordinamento italiano con la legge nº 5546 del 15 luglio 1888 sulle casse di risparmio.
Inizialmente questa procedura era vista come uno strumento al servizio di interessi pubblici differenti rispetto a quelli del fallimento, cioè quelli della Cassa di Risparmio che era un ente non assoggettabile al fallimento poiché privo del carattere della commercialità. In seguito la procedura fu estesa anche ad altri enti come gli istituti per le case popolari e gli enti autonomi di consumo.
Entro quattro mesi dalla loro nomina, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione ai fini IVA 74 bis relativamente alle operazioni effettuate nell’anno precedente il dichiarato fallimento o liquidazione.
Il modello da utilizzare è il documento IVA 74 bis; questo strumento serve per informare l’Agenzia delle Entrate in merito alla posizione debitoria o creditoria dell’azienda/impresa alla data del fallimento.
Il modello non rappresenta di per sé una dichiarazione, pertanto non è possibile chiedere tramite questo modello il rimborso della stessa eventualmente risultante a credito.
I curatori fallimentari o i commissari liquidatori si impegnano nella presentazione di una dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno di imposta e ivi si intende sempre relativamente l’anno in cui è stato dichiarato il fallimento. Questa dichiarazione annuale si compone di due modelli:
Per il 2013, il modulo e le istruzioni per la presentazione della dichiarazione sono i seguenti:
Istruzioni per la compilazione (approvate con provvedimento del 15/01/2013) - pdf
I curatori fallimentari o i commissari liquidatori hanno quattro mesi di tempo dalla loro nomina per presentare il modello IVA 74 bis.
Il modello si presenta esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati all’accesso al servizio Entratel, vale a dire CAF, professionisti, associazioni di categoria. Una copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o commissario.
I dati contabili si devono riferire alle operazioni effettuate in quella parte dell’anno solare anteriore la dichiarazione di fallimento o di liquidazione. Se il termine dei quattro mesi cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
La dichiarazione IVA 74 bis 2021, relativa all’anno di imposta 2020, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile 2021. I curatori fallimentari, nel caso in cui la procedura di fallimento abbia avuto origine nel corso del 2020, devono presentare la dichiarazione dell’IVA 74 bis, relativa a tutto l’anno precedente e questa deve essere composta da due documenti:
Entrambi questi moduli devono essere compilati con estrema attenzione in tutti i loro campi, prestando particolare cura agli spazi riservati alle diciture VT e VX che dovranno essere riempiti soltanto nel primo modulo. In particolare, il riquadro VX prevede la distinzione di due casi:
È necessario precisare che, per quanto riguarda le operazioni registrate nella parte dell’anno solare precedente alla dichiarazione di fallimento tramite modulo iva 74 bis o di liquidazione amministrativa, i commissari dovranno presentare esclusivamente all’ufficio competente dell’agenzia delle entrate, via mail entro quattro mesi dalla nomina.
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