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In questi anni, in concomitanza con la semplificazione e la digitalizzazione di vari passaggi burocratici per l’avvio di varie attività commerciali o edilizie, sono stati creati alcuni modelli da compilare e presentare necessari per queste ultime. Ciò ha portato ad una maggiore facilità e rapidità nelle procedure, sia per i singoli soggetti (privati o imprese) e sia per le amministrazioni o enti pubblici coinvolti. Da ciò quindi la scomparsa o almeno la limitazione di carte e file agli sportelli ed un uso maggiore di procedure digitali e computer.

Uno di tali modelli si chiama CILA, acronimo di “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata”, e deve essere utilizzato quando si intendono avviare specifici lavori edilizi. Questo modulo sostituisce la presentazione di diversi atti, documenti e certificazioni, che siano già in possesso dell’Amministrazione, oltre che autorizzazioni o comunicazioni varie. Andiamo a scoprire cos'è il modello CILA e in quali situazioni esso deve essere presentato alle amministrazioni competenti.

Cos'è il modello CILA

Questo non è altro che una dichiarazione edilizia, che si deve inviare agli uffici del Comune quando si intendono effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria e che non prevedono delle modificazioni strutturali degli edifici coinvolti. La CILA è una comunicazione intermedia tra l’edilizia libera e la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività, altro importante modulo utile per talune tipologie di interventi edilizi) e risulta utilizzabile anche ai fini del cosiddetto Superbonus 110%.

Uno degli elementi più importanti della CILA è rappresentato dalla possibilità di avviare i lavori edilizi anche in concomitanza con la presentazione di tale dichiarazione agli uffici competenti e senza attendere alcuna autorizzazione. Questo modello è stato introdotto dal D.Lgs. 222/2016, che ha apportato modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/01) e di fatto introducendo l’articolo 6-bis all’interno di quest’ultimo riferimento normativo.

Quali sono gli interventi che rientrano in questo modello?

Come detto, questi devono essere lavori di manutenzione straordinaria che non modifichino in modo strutturale un edificio. Ad esempio, tra le altre cose: l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne; restauro e risanamento “leggero”, che non modifichino elementi strutturali della casa; eliminazione delle barriere architettoniche; serre mobili stagionali inerenti attività agricola e che presentino strutture in muratura; realizzazione di pertinenze minori, non qualificate come interventi di nuova costruzione.

Come si presenta la CILA

Secondo la normativa vigente, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto interessato agli uffici comunali competenti, assieme all’elaborato del progetto predisposto ed asseverato da un tecnico abilitato (pertanto iscritto ad un albo professionale) e quindi dichiarato conforme alle prescrizioni di legge. La stessa dichiarazione, inoltre, deve contenere i dati identificativi dell’impresa edile a cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dell’edificio o dell’abitazione.

Superbonus 110% e sanzioni

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Ricordiamo, comunque, che gli interventi edilizi che rientrano tra quelli ammessi per la presentazione della CILA possono usufruire del cosiddetto Superbonus del 110%, in quanto considerati di manutenzione straordinaria. Tale beneficio consente a coloro che effettuano lavori di ristrutturazione, inerenti un’abitazione o un edificio, di ottenere una detrazione fiscale complessiva del 110% sulle spese sostenute per tali interventi, purché documentati e con i pagamenti tracciabili.

La normativa vigente prevede, nel caso non sia stata effettuata la dichiarazione CILA e quindi la comunicazione asseverata di inizio lavori, una sanzione pecuniaria per il soggetto coinvolto di circa 1.000 Euro. Questa può essere ridotta di due terzi nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera spontanea, quando i lavori siano stati già avviati e pertanto siano in fase di esecuzione.

Comunque sia, al fine di evitare sanzioni ed eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, è sempre consigliabile la presentazione della CILA. Questa si effettua in modo semplice e veloce, anche attraverso sistemi digitali, con costi relativamente ridotti. Infatti, si dovranno pagare soltanto gli eventuali diritti di segreteria del Comune all’atto della presentazione, a parte il compenso dovuto al tecnico per l’asseverazione e l’attestazione dei lavori.

Agli articoli 6 e 23 del DPR 380/2001 vengono stabilite le durate dei termini della CILA Inizio lavori: È possibile iniziare il lavoro nello stesso giorno di presentazione del modello CILA, non bisogna attendere nessun tipo di autorizzazione.

Fine Lavori: A livello nazionale non c’è una norma che indichi una scadenza fissa per portare a termine i lavori. Ogni comune può quindi stilare e far applicare regole diverse. Proroga: Anche in questo caso la normativa nazionale non prevede il termine di proroga, come per il termine di fine lavori, l’unico ente che può decidere in merito è il comune.

Quanto costa presentare il modello?

Ci sono due spese che bisogna preventivare quando si presenta la CILA, la prima è il diritto di segreteria da pagare al comune, e ogni ente prevede un costo diverso. La seconda è l’onorario del professionista che redige tutta la documentazione e progetti necessari da allegare alla presentazione. Per questa spesa si va dai 500€ ai 700€.

CILA e SCIA, le differenze

La comprensione delle diverse procedure burocratiche nel settore dell'edilizia è fondamentale per portare avanti i lavori in conformità con la normativa vigente. Tra queste, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) sono due processi chiave, spesso fonte di confusione.

La SCIA è una dichiarazione che deve essere presentata quando si intendono realizzare lavori di manutenzione straordinaria di rilevante impatto, che comportano modifiche alla struttura dell'edificio. Esempi di tali lavori includono la modifica di elementi portanti, l'ampliamento di volumi esistenti o la trasformazione di spazi da non abitabili ad abitabili. Un altro caso tipico che richiede la SCIA è la riedificazione di un edificio precedentemente demolito, dove si interviene sostanzialmente sulla struttura esistente o si procede alla ricostruzione di un fabbricato crollato o demolito.

La CILA, d'altra parte, è richiesta per lavori di manutenzione straordinaria di minore entità che non alterano la volumetria dell'edificio, non modificano le destinazioni d'uso e non incidono sulle parti strutturali. Si tratta, ad esempio, di interventi come il rifacimento di impianti tecnologici, la sostituzione di infissi, o interventi che non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio. La CILA si distingue per la sua procedura semplificata rispetto alla SCIA e non prevede controlli preventivi da parte dell'amministrazione, se non in fase successiva.

Per quanto riguarda l'edilizia libera, esistono numerosi interventi che non necessitano di alcuna comunicazione o autorizzazione. Questi lavori includono manutenzioni ordinarie come la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione di pavimenti, o la riparazione di impianti senza modifiche sostanziali. Anche l'installazione di elementi non fissi, come serre mobili senza opere murarie, rientra in questa categoria. Per quanto riguarda l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, questi non richiedono comunicazioni a meno che non siano situati in aree vincolate, come i centri storici, dove sono soggetti a regolamentazioni specifiche per preservare il patrimonio architettonico.

In generale, per ogni intervento edilizio è fondamentale verificare la normativa locale e le specifiche disposizioni comunali, poiché possono variare significativamente in base al contesto e alle particolarità del territorio. La consultazione di un tecnico esperto, come un architetto o un ingegnere, può essere di grande aiuto per navigare correttamente tra le diverse normative e assicurarsi che i lavori vengano eseguiti nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

FAQ

Cos'è il Modello CILA?

Il Modello CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è una procedura amministrativa italiana utilizzata nel settore edilizio. Serve per comunicare all'amministrazione comunale l'avvio di lavori di manutenzione straordinaria che non hanno un impatto significativo sulla struttura o sulla sicurezza dell'edificio. La CILA non richiede l'ottenimento di un permesso edilizio ma deve essere presentata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra), che assevera la conformità dei lavori alle normative vigenti, compresi gli standard urbanistici e le regole edilizie.

Quando è necessario presentarlo?

Il Modello CILA deve essere presentato in occasione di lavori di manutenzione straordinaria di lieve entità. Questi lavori includono interventi che non alterano la distribuzione degli spazi interni, non modificano la destinazione d'uso degli ambienti e non impattano sulla struttura portante dell'edificio. Esempi comuni sono l'installazione di impianti tecnologici, il rifacimento di pavimentazioni, o la sostituzione di infissi, purché non comportino modifiche alle parti strutturali.

Qual è la differenza tra CILA e SCIA?

La principale differenza tra CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) risiede nella portata e nell'impatto dei lavori. La SCIA è necessaria per interventi di maggiore entità, come modifiche strutturali o cambiamenti nella destinazione d'uso degli spazi. Richiede una verifica preventiva da parte dell'amministrazione. La CILA, invece, si applica a interventi meno invasivi e non comporta un controllo preventivo, ma si basa sulla responsabilità professionale del tecnico che la presenta.

Cosa deve contenere il Modello CILA?

Il Modello CILA deve includere una serie di documenti e informazioni: la descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, i disegni tecnici, eventuali calcoli strutturali (se necessari), la dichiarazione del tecnico asseverante che attesta la conformità dei lavori alle norme vigenti, e la documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi. Inoltre, devono essere allegati i dati identificativi dell'immobile e del proprietario, nonché il titolo che attesta la proprietà o la disponibilità legale dell'immobile.

Quali sono le tempistiche per la presentazione della CILA?

La CILA deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori. Non c'è un termine stabilito per l'inizio effettivo dei lavori dopo la presentazione della CILA, ma è buona norma iniziare i lavori in un periodo ragionevolmente vicino alla data di presentazione. Una volta presentata, la CILA non necessita di un'approvazione esplicita da parte dell'ente comunale, permettendo di iniziare i lavori immediatamente dopo la sua presentazione, salvo diverse disposizioni comunali.

È possibile modificare il progetto dopo aver presentato la CILA?

Modifiche sostanziali al progetto dopo la presentazione della CILA richiedono una nuova comunicazione, mentre per cambiamenti minori potrebbe essere sufficiente una comunicazione integrativa. È importante che qualsiasi modifica sia in linea con le normative vigenti e che sia asseverata dal tecnico responsabile. In caso di dubbi, è consigliabile consultare l'ufficio tecnico del comune o un professionista del settore per evitare possibili violazioni normative.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.