In questi anni, in concomitanza con la semplificazione e la digitalizzazione di vari passaggi burocratici per l’avvio di varie attività commerciali o edilizie, sono stati creati alcuni modelli da compilare e presentare necessari per queste ultime. Ciò ha portato ad una maggiore facilità e rapidità nelle procedure, sia per i singoli soggetti (privati o imprese) e sia per le amministrazioni o enti pubblici coinvolti. Da ciò quindi la scomparsa o almeno la limitazione di carte e file agli sportelli ed un uso maggiore di procedure digitali e computer.

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Uno di tali modelli si chiama CILA, acronimo di “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata”, e deve essere utilizzato quando si intendono avviare specifici lavori edilizi. Questo modulo sostituisce la presentazione di diversi atti, documenti e certificazioni, che siano già in possesso dell’Amministrazione, oltre che autorizzazioni o comunicazioni varie. Andiamo a scoprire cos'è il modello CILA e in quali situazioni esso deve essere presentato alle amministrazioni competenti.

Cos'è il modello CILA

Questo non è altro che una dichiarazione edilizia, che si deve inviare agli uffici del Comune quando si intendono effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria e che non prevedono delle modificazioni strutturali degli edifici coinvolti. La CILA è una comunicazione intermedia tra l’edilizia libera e la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività, altro importante modulo utile per talune tipologie di interventi edilizi) e risulta utilizzabile anche ai fini del cosiddetto Superbonus 110%.

Uno degli elementi più importanti della CILA è rappresentato dalla possibilità di avviare i lavori edilizi anche in concomitanza con la presentazione di tale dichiarazione agli uffici competenti e senza attendere alcuna autorizzazione. Questo modello è stato introdotto dal D.Lgs. 222/2016, che ha apportato modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/01) e di fatto introducendo l’articolo 6-bis all’interno di quest’ultimo riferimento normativo.

Quali gli interventi rientranti nella Cila

Come detto, questi devono essere lavori di manutenzione straordinaria che non modifichino in modo strutturale un edificio. Ad esempio, tra le altre cose: l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne; restauro e risanamento “leggero”, che non modifichino elementi strutturali della casa; eliminazione delle barriere architettoniche; serre mobili stagionali inerenti attività agricola e che presentino strutture in muratura; realizzazione di pertinenze minori, non qualificate come interventi di nuova costruzione.

Come si presenta la CILA

Secondo la normativa vigente, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto interessato agli uffici comunali competenti, assieme all’elaborato del progetto predisposto ed asseverato da un tecnico abilitato (pertanto iscritto ad un albo professionale) e quindi dichiarato conforme alle prescrizioni di legge. La stessa dichiarazione, inoltre, deve contenere i dati identificativi dell’impresa edile a cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dell’edificio o dell’abitazione.

CILA, Superbonus 110% e sanzioni

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Ricordiamo, comunque, che gli interventi edilizi che rientrano tra quelli ammessi per la presentazione della CILA possono usufruire del cosiddetto Superbonus del 110%, in quanto considerati di manutenzione straordinaria. Tale beneficio consente a coloro che effettuano lavori di ristrutturazione, inerenti un’abitazione o un edificio, di ottenere una detrazione fiscale complessiva del 110% sulle spese sostenute per tali interventi, purché documentati e con i pagamenti tracciabili.

La normativa vigente prevede, nel caso non sia stata effettuata la dichiarazione CILA e quindi la comunicazione asseverata di inizio lavori, una sanzione pecuniaria per il soggetto coinvolto di circa 1.000 Euro. Questa può essere ridotta di due terzi nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera spontanea, quando i lavori siano stati già avviati e pertanto siano in fase di esecuzione.

Comunque sia, al fine di evitare sanzioni ed eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, è sempre consigliabile la presentazione della CILA. Questa si effettua in modo semplice e veloce, anche attraverso sistemi digitali, con costi relativamente ridotti. Infatti, si dovranno pagare soltanto gli eventuali diritti di segreteria del Comune all’atto della presentazione, a parte il compenso dovuto al tecnico per l’asseverazione e l’attestazione dei lavori.

Agli articoli 6 e 23 del DPR 380/2001 vengono stabilite le durate dei termini della CILA

Inizio lavori: È possibile iniziare il lavoro nello stesso giorno di presentazione del modello CILA, non bisogna attendere nessun tipo di autorizzazione.

Fine Lavori: A livello nazionale non c’è una norma che indichi una scadenza fissa per portare a termine i lavori. Ogni comune può quindi stilare e far applicare regole diverse.

Proroga: Anche in questo caso la normativa nazionale non prevede il termine di proroga, come per il termine di fine lavori, l’unico ente che può decidere in merito è il comune.

Quanto costa presentare il modello CILA

Ci sono due spese che bisogna preventivare quando si presenta la CILA, la prima è il diritto di segreteria da pagare al comune, e ogni ente prevede un costo diverso. La seconda è l’onorario del professionista che redige tutta la documentazione e progetti necessari da allegare alla presentazione. Per questa spesa si va dai 500€ ai 700€.

CILA e SCIA, le differenze

La presentazione della CILA a volte viene confusa con la SCIA. In modo sintetico la SCIA è da presentare quando si fanno dei lavori di manutenzione straordinaria importante che modificano la struttura dell’edificio oppure quando si procede alla riedificazione di un edificio precedentemente demolito. La CILA è invece presentata quando i lavori di manutenzione straordinaria sono di minore impatto sull’edificio.

Ovviamente non tutti i lavori edili hanno bisogno di presentare una dichiarazione degli stessi. Questi sono i casi dell’edilizia libera. Non ci sono comunicazioni da fare né tempi da rispettare per la conclusione e l’inizio dei lavori. Possono essere ad esempio i lavori di manutenzione ordinaria, l’istallazione di giochi senza scopo di lucro, pavimentazioni di aree esterne, realizzazione di serre mobili senza muratura, e movimenti terra per attività agricola. In casi di installazione dei pannelli solari fotovoltaici non serve nessuna comunicazione a patto che l’immobile non sia ubicato in un centro storico.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.