L’atto di pignoramento (art. 491 C.P.C.) è la prima formalità con sui si espleta un’esecuzione forzata. Le tipologie di pignoramento sono varie, le più note e attuate sono il pignoramento immobiliare e il pignoramento mobiliare, ovvero dei beni mobili. Nella seguente guida si fornisce la definizione, le tipologie, le eventuali cause di nullità di un pignoramento e come comportarsi in caso di ricezione di un’ingiunzione, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza e dalla dottrina corrente.

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Definizione e contenuti di un atto di pignoramento mobiliare

L’articolo 492 del Codice di Procedura Civile contiene i requisiti formali di un atto di pignoramento generico. L’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario emette al debitore è un requisito presente in tutte le tipologie di pignoramento, a questa si aggiunge la variabile di:

  • Pignoramento mobiliare come previsto dall’art. 518 del CC;
  • Pignoramento di autoveicoli con notifica al debitore e successiva trascrizione come da art. 521 bis del Codice;
  • Pignoramento mobiliare presso terzi con notifica del pignoramento al terzo e al debitore, annessa dichiarazione del terzo (art. 543 del C.p.C.).

Quindi, gli articoli di riferimento per la disciplina del pignoramento mobiliare sono sostanzialmente gli artt. 492, 516, 521 bis e 543.

Il pignoramento mobiliare riguarda i beni mobili di un debitore quali gli arredi, i gioielli, i quadri, le suppellettili, i divani, i computer, le scrivanie e così via; si tratta di una forma di pignoramento poco sicura a cui si ricorre qualora non vi siano altri beni pignorabili. Il pignoramento mobiliare è spesso utilizzato come leva di coercizione psicologica tramite l’accesso dell’ufficiale giudiziario – in alcuni casi accompagnato da un legale del creditore - all’interno dell’abitazione di residenza o domicilio del debitore con successiva ricerca e sottrazione dei beni ritenuti pignorabili ai fini della soddisfazione del creditore per l’estinzione del debito.

Il contenuto di un atto di pignoramento prevede:

  • L’ingiunzione al debitore di non sottrarre alla garanzia del credito i beni soggetti di espropriazione e i loro frutti;
  • L’invito a dichiarare la residenza o domicilio presso la cancelleria del giudice esecutivo, con l’avviso che in caso di irreperibilità nei luoghi indicati, le comunicazione e le notifiche avranno sede presso la cancelleria;
  • L’avvertimento che il debitore ha diritto a chiedere la conversione del pignoramento in base alle indicazioni fornite dall’ufficiale giudiziario;
  • L’avviso di impossibilità e inammissibilità di rendere opposizione se questa viene inoltrata dopo che sia stata disposta la vendita o assegnazione dei beni (esclusi casi eccezionali);
  • L’invito a indicare altri luoghi e beni da pignorare qualora l’ufficiale giudiziario dovesse rilevare che l’oggetto del pignoramento è insufficiente a soddisfare i creditori o se la durata per la loro liquidazione si ritiene lunga;
  • (in caso di imprenditore commerciale) l’invito a indicare il luogo dove sono rinvenibili le scritture contabili e nomina di un commercialista, avvocato o notaio per l’esame delle scritture contabili al fine di individuare cose e crediti pignorabili.

Tipologie di atti di pignoramento mobiliare

L’art. 518 del C.p.C. definisce il pignoramento mobiliare presso il debitore come l’atto di un ufficiale giudiziario compiuto su richiesta di un creditore e previa consegna del mandato o titolo esecutivo regolarmente notificati. Il pignoramento mobiliare di realizza formalmente con la redazione di un processo verbale da parte dell’ufficiale in cui:

  • Si dà atto dell’ingiunzione consegnando l’avviso al debitore o – in assenza di questi – ai soggetti indicati nell’art. 139, comma 2 e in assenza anche di questi, tramite affissione sulla porta dell’immobile di aver eseguito il pignoramento;
  • Si descrivono i beni pignorati e le loro condizioni tramite il supporto di foto o video, indicandone il valore anche avvalendosi di un estimatore.
  • Si indicano le disposizioni per conservare i beni pignorati.

Il pignoramento di beni mobili registrati è, invece, definito dall’articolo 521 bis del C.p.C. e che riguarda sostanzialmente il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. L’atto d ingiunzione da notificare al debitore deve contenere:

  • L’ingiunzione (secondo art. 492);
  • Gli estremi di legge per l’iscrizione nei registri pubblici di beni e diritti che si vogliono porre a esecuzione;
  • L’intimazione a consegnare entro 10 giorni all’istituto di vendite giudiziarie autorizzato, i beni pignorati con i rispettivi titoli e documenti di proprietà.

Infine, l’atto di pignoramento mobiliare presso terzi – come previsto dall’art. 543 del c.p.c. deve essere notificato al debitore e alle parti terze e contenere:

  • L’ingiunzione a non compiere atti di alienazione dei beni soggetti a pignoramento;
  • Indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto;
  • Indicazione, anche generica, delle cose e somme dovute;
  • L’intimazione alla parte terza di non disporre dei beni in pignoramento se non per ordine del giudice;
  • Indicazione della residenza o domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
  • Citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente e indicazione della data di udienza nel rispetto del termine di dilazione del pignoramento sancito dall’art. 501 del c.p.c.;
  • L’invito al terzo a fornire entro dieci giorni dall’ingiunzione, una dichiarazione ai sensi dell’art. 547 in cui specificare le cose o le somme di cui è debitore o si trova in possesso da rendere al creditore;
  • L’avviso che se non si provvede a rendere la dichiarazione secondo le modalità indicate, la stessa dovrà essere resa in sede di udienza.

Quali sono i beni pignorabili e quelli che non possono mai essere pignorati

In linea generale, il pignoramento mobiliare riguarda tutti i beni mobili, vale a dire che non sono saldamente vincolati al suolo e che sono nella disponibilità del debitore al momento dell’espropriazione presso l’abitazione di residenza o eletto a domicilio. Se i beni presenti all’interno dell’immobile appartengono ad altri soggetti conviventi è compito del debitore dimostrarne la loro proprietà, altrimenti sono considerati ugualmente pignorabili.

I beni mobili che non possono mai essere pignorati né espropriati sono:

  • Oggetti e paramenti sacri che servono all’esercizio del culto religioso (crocifissi, rosari, immagini sacre di valore o prestigio purché il loro valore economico non superi la loro funzione, ovvero non sia oggetto di puro collezionismo);
  • Le vere matrimoniali, gli indumenti, la biancheria, il tavolo da pranzo con le relative sedie, i letti, gli armadi, il frigorifero, i cassettoni, le stufe e i fornelli da cucina a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e cucina unitamente al mobile che li contiene ad esclusione di tutti i mobili – meno i letti – che hanno un dichiarato ed elevato valore economico per pregio artistico o di antiquariato;
  • Cibo e combustibile utile per un mese per il mantenimento e il riscaldamento del debitore e delle persone conviventi;
  • Armi e oggetti di cui il debitore ha l’obbligo di conservazione e manutenzione per assolvimento di un servizio pubblico;
  • Decorazioni, medaglie, lettere, scritti e manoscritti di famiglia che non facciano parte di una collezione;
  • Animali domestici di affezione di ogni ordine e grado.

I beni mobili necessari allo svolgimento di un’attività artistica, professionale o imprenditoriale – come per esempio il PC - possono essere pignorati solo se non vi sono altri beni da pignorare e in ogni caso solo entro il limite di 1/5. Nella maggior parte dei casi, i beni di questo genere sono difficilmente pignorati perché facilmente soggetti all’opposizione.

Quando un atto di pignoramento può essere nullo

La nullità di un atto di pignoramento si verifica, stando alla dottrina e all’esperienza giudiziaria, quando:

  • Incompleto, per esempio l’assenza dell’ingiunzione è motivo di nullità;
  • Privo del verbale, infatti – anche qualora, l’assenza dell’ingiunzione non dovesse costituire la nullità dell’atto, questo risulta comunque nullo per vizio di forma se manca il suo elemento caratterizzante che è, appunto, il verbale perché è dalla data di redazione del verbale che decorrono gli effetti sostanziali e processuali del vincolo.

Il pignoramento dell’automobile

L’automobile o altro motoveicolo e rimorchio sono considerati beni mobili registrati e il pignoramento può essere notificato attraverso due modalità:

  1. Tramite iscrizione al PRA del pignoramento: l’ufficiale giudiziario esegue una ricerca telematica del mezzo da pignorare e la segnala al PRA come pignorata. Il provvedimento viene notificato, poi, al debitore con l’obbligo di consegna del veicolo all’Istituto Vendite giudiziarie competente nel territorio di dichiarata residenza o domicilio.
  2. Tramite la formula del tradizionale pignoramento mobiliare: il veicolo viene pignorato solo quando l’ufficiale giudiziario espleta il mandato presso l’abitazione del debitore e qualora lo trovi. Se in quel momento, il veicolo non è reperibile perché altrove e l’ufficiale giudiziario non riesce a trovarlo, il bene non può essere pignorato. Tuttavia, se l’ufficiale chiede di dichiarare a verbale che il debitore non possiede altri beni oltre quelli visibili nel giorno del pignoramento, il riscontro di un’eventuale bugia è penalmente perseguibile.

Qualora il debitore – per evitare il pignoramento dell’automobile – decide di donarla o inserirla nel fondo patrimoniale, il creditore potrà comunque avvalersi del pignoramento; infatti, dal 2015 il creditore può richiedere il pignoramento dell’automobile del debitore anche se questa è inserita in un fondo patrimoniale o in un trust, oppure è stata oggetto di donazione. Per poter eseguire il pignoramento, bisogna dimostrare che l’atto del debitore sia stato eseguito in via pregiudizievole e compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito; inoltre il creditore deve essere munito di titolo esecutivo come per esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo e aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dall’atto pregiudizievole.

Nel caso di donazione del veicolo, l’esecuzione del pignoramento si espleta nei confronti del proprietario terzo subentrato.

Si può evitare il pignoramento?

Un ufficiale giudiziario non può pignorare i beni mobili che sono stati venduti prima dell’atto di pignoramento, ma ciò non basta a evitarlo, perché occorre dimostrare che qualsiasi vendita o atto sia avvenuto prima dell’accertamento del pignoramento e con una data certa anteriore il pignoramento. Ciò significa che – per evitare frodi e abusi – non è sufficiente presentare un atto di scrittura semplice di vendita dei mobili, suppellettili e altri beni pignorabili, ma occorre che vi sia una data certa che ne attesti la vendita prima del pignoramento, quindi, un atto notarile registrato. Un debitore che intende vendere i propri beni a un familiare, per esempio, per ottenerne il comodato d’uso deve siglare due contratti: uno di vendita e uno di comodato.

Quindi possono essere resi impignorabili tutti i beni che sono stati venduti prima dell’ingiunzione di pignoramento.

Un modo per “evitare” il pignoramento consiste nel pagare il proprio debito anche il giorno stesso del pignoramento consegnando la somma nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Il pagamento del debito include non solo il capitale, ma anche gli interessi maturati e le spese di procedura. La somma che l’ufficiale giudiziario riceve, viene consegnata al creditore, l’esecuzione forzata annullata e il debito estinto. L’ufficiale dovrà redigere un apposito verbale da depositare immediatamente presso la cancelleria con prova del versamento a favore del creditore della somma ricevuta dal debitore.

In sede di pignoramento, un debitore può fermare l’esecuzione riservandosi il diritto di opposizione e rimandare il pignoramento. Il debitore chiede, poi, l’avvio di un giudizio di opposizione che qualora avesse un esito positivo, ottiene l’annullamento del pignoramento:

  • qualora abbia versato una somma ad estinzione del debito – può richiederne al creditore la restituzione;
  • se, invece, in sede di pignoramento non ha effettuato alcun pagamento ma ha invocato l’opposizione, il debitore dovrà comunque versare una somma pari al valore del credito e delle spese relative alla procedura aumentato di 2/10 in attesa della conclusione del giudizio. In questo modo non si estingue il debito, ma è solo un versamento per guadagnare tempo sul pignoramento la cui procedura resta in atto.

L’ufficiale giudiziario non può pignorare beni che non sono presenti o non sono stati trovati materialmente il giorno del pignoramento e questo può indurre i debitori a ritenere che per evitare il pignoramento sia sufficiente spostare i mobili in un altro luogo non oggetto di pignoramento. In caso di insuccesso del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può chiedere formalmente se il debitore è titolare di altri beni su cui è possibile estendere l’esecuzione forzata, ma la reticenza o il diniego in questi casi costituisce un reato penale e se il debitore viene smentito e i beni mobili rintracciati, la posizione giudiziaria si complica.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.