Dopo avervi svelato i segreti dell'Assegno unico Famigliare, oggi vi presentiamo un nuovo approfondimento. In questi anni, in concomitanza con la semplificazione e la digitalizzazione di vari passaggi burocratici per l’avvio di varie attività commerciali o edilizie, sono stati creati alcuni modelli da compilare e presentare necessari per queste ultime. Ciò ha portato ad una maggiore facilità e rapidità nelle procedure, sia per i singoli soggetti (privati o imprese) e sia per le amministrazioni o enti pubblici coinvolti. Da ciò quindi la scomparsa o almeno la limitazione di carte e file agli sportelli ed un uso maggiore di procedure digitali e computer.

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Uno di tali modelli si chiama CILA, acronimo di “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata”, e deve essere utilizzato quando si intendono avviare specifici lavori edilizi. Questo modulo sostituisce la presentazione di diversi atti, documenti e certificazioni, che siano già in possesso dell’Amministrazione, oltre che autorizzazioni o comunicazioni varie. Andiamo a scoprire cos'è il modello CILA e in quali situazioni esso deve essere presentato alle amministrazioni competenti.

Cos'è il modello CILA

Questo non è altro che una dichiarazione edilizia, che si deve inviare agli uffici del Comune quando si intendono effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria e che non prevedono delle modificazioni strutturali degli edifici coinvolti. La CILA è una comunicazione intermedia tra l’edilizia libera e la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività, altro importante modulo utile per talune tipologie di interventi edilizi) e risulta utilizzabile anche ai fini del cosiddetto Superbonus 110%.

Uno degli elementi più importanti della CILA è rappresentato dalla possibilità di avviare i lavori edilizi anche in concomitanza con la presentazione di tale dichiarazione agli uffici competenti e senza attendere alcuna autorizzazione. Questo modello è stato introdotto dal D.Lgs. 222/2016, che ha apportato modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/01) e di fatto introducendo l’articolo 6-bis all’interno di quest’ultimo riferimento normativo.

Quali sono gli interventi che rientrano in questo modello?

Come detto, questi devono essere lavori di manutenzione straordinaria che non modifichino in modo strutturale un edificio. Ad esempio, tra le altre cose: l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne; restauro e risanamento “leggero”, che non modifichino elementi strutturali della casa; eliminazione delle barriere architettoniche; serre mobili stagionali inerenti attività agricola e che presentino strutture in muratura; realizzazione di pertinenze minori, non qualificate come interventi di nuova costruzione.

Come si presenta la CILA

La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) rappresenta uno strumento normativo essenziale nel panorama della legislazione edilizia italiana, volto a semplificare e rendere più efficiente il processo di approvazione per determinate tipologie di lavori edilizi. Questa procedura amministrativa è stata concepita per interventi di ristrutturazione che non comportano variazioni sostanziali alla struttura portante degli edifici o che non alterano in modo significativo i volumi e le superfici degli stessi.

La presentazione della CILA è un passaggio obbligato per il soggetto interessato, che può essere il proprietario dell'immobile, l'amministratore di condominio o un inquilino autorizzato, il quale assume la responsabilità degli interventi da realizzare. La documentazione deve essere inoltrata agli uffici comunali competenti per il territorio in cui si trova l'immobile oggetto dei lavori. L'ufficio competente avrà il compito di accertare la conformità del progetto presentato rispetto alle normative edilizie e urbanistiche vigenti, senza però entrare nel merito tecnico-progettuale dell'intervento, dato che tale valutazione è affidata alla professionalità e all'etica del tecnico abilitato che assevera i lavori.

Il nucleo centrale della CILA è costituito dall'elaborato progettuale, il quale deve essere dettagliatamente predisposto ed asseverato da un tecnico abilitato. Quest'ultimo, mediante l'asseverazione, certifica che il progetto rispetta tutte le normative di legge applicabili, assicurando che gli interventi previsti siano in linea con le prescrizioni urbanistiche, edilizie, ambientali e di sicurezza. Per "tecnico abilitato" si intende un professionista iscritto a un albo professionale, quale può essere un ingegnere, un architetto o un geometra, che grazie alle proprie competenze tecniche è in grado di valutare la conformità degli interventi proposti.

Oltre all'elaborato progettuale, la CILA deve includere una serie di dati essenziali che permettano una chiara identificazione dell'intervento. Tra questi, figurano i dati identificativi dell'impresa edile incaricata di eseguire i lavori. La menzione dell'impresa è fondamentale non solo per questioni di trasparenza e tracciabilità degli interventi ma anche per garantire che la stessa sia in possesso dei requisiti legali e delle capacità tecniche necessarie alla realizzazione dei lavori in sicurezza e a regola d'arte.

La presentazione della CILA segna l'inizio ufficiale dei lavori di ristrutturazione, permettendo al soggetto interessato di procedere con gli interventi previsti nel rispetto delle normative applicabili. È importante sottolineare che, sebbene la CILA preveda una procedura semplificata rispetto ad altre comunicazioni edilizie, ciò non esonera i soggetti coinvolti dalla responsabilità di assicurare che tutti gli aspetti del progetto siano conformi alle leggi vigenti. Inoltre, eventuali variazioni in corso d'opera che modificano sostanzialmente quanto dichiarato necessitano di una nuova comunicazione agli uffici competenti, al fine di garantire la continua conformità del progetto alle normative applicabili.

In sintesi, la CILA rappresenta un elemento chiave nel processo edilizio per lavori di ristrutturazione di entità non sostanziale, richiedendo una accurata preparazione della documentazione e un impegno congiunto tra il soggetto interessato e il tecnico abilitato, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la realizzazione degli interventi in sicurezza e legalità.

Superbonus 110% e sanzioni

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Ricordiamo, comunque, che gli interventi edilizi che rientrano tra quelli ammessi per la presentazione della CILA possono usufruire del cosiddetto Superbonus del 110%, in quanto considerati di manutenzione straordinaria. Tale beneficio consente a coloro che effettuano lavori di ristrutturazione, inerenti un’abitazione o un edificio, di ottenere una detrazione fiscale complessiva del 110% sulle spese sostenute per tali interventi, purché documentati e con i pagamenti tracciabili.

La normativa vigente prevede, nel caso non sia stata effettuata la dichiarazione CILA e quindi la comunicazione asseverata di inizio lavori, una sanzione pecuniaria per il soggetto coinvolto di circa 1.000 Euro. Questa può essere ridotta di due terzi nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera spontanea, quando i lavori siano stati già avviati e pertanto siano in fase di esecuzione.

Comunque sia, al fine di evitare sanzioni ed eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, è sempre consigliabile la presentazione della CILA. Questa si effettua in modo semplice e veloce, anche attraverso sistemi digitali, con costi relativamente ridotti. Infatti, si dovranno pagare soltanto gli eventuali diritti di segreteria del Comune all’atto della presentazione, a parte il compenso dovuto al tecnico per l’asseverazione e l’attestazione dei lavori.

Agli articoli 6 e 23 del DPR 380/2001 vengono stabilite le durate dei termini della CILA Inizio lavori: È possibile iniziare il lavoro nello stesso giorno di presentazione del modello CILA, non bisogna attendere nessun tipo di autorizzazione.

Fine Lavori: A livello nazionale non c’è una norma che indichi una scadenza fissa per portare a termine i lavori. Ogni comune può quindi stilare e far applicare regole diverse. Proroga: Anche in questo caso la normativa nazionale non prevede il termine di proroga, come per il termine di fine lavori, l’unico ente che può decidere in merito è il comune.

Quanto costa presentare il modello?

Nel processo di presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), un passaggio fondamentale è la pianificazione economica, che deve tenere conto di tutte le spese implicite. Due di queste spese meritano una particolare attenzione per la loro inevitabilità e variabilità: il diritto di segreteria comunale e l'onorario del professionista incaricato di redigere la documentazione tecnica necessaria.

Diritto di Segreteria Comunale

La prima spesa da considerare è il diritto di segreteria, una tassa amministrativa imposta dal comune per la gestione e l'elaborazione della CILA. Questo costo può variare significativamente da un ente locale all'altro, riflettendo le politiche tariffarie comunali e le specificità del servizio offerto. La variabilità del diritto di segreteria è legata a diversi fattori, tra cui l'estensione territoriale del comune, la densità abitativa e il livello di digitalizzazione dei servizi comunali. Alcuni comuni potrebbero applicare tariffe ridotte per incentivare pratiche edilizie sostenibili o per agevolare particolari categorie di cittadini, come giovani coppie o soggetti a basso reddito. È quindi consigliabile, prima di procedere con la presentazione della CILA, informarsi presso l'ufficio tecnico comunale di competenza per avere un quadro chiaro e aggiornato delle tariffe applicate.

Onorario del Professionista

La seconda spesa riguarda l'onorario del professionista abilitato, incaricato di redigere e asseverare l'intera documentazione progettuale da allegare alla CILA. Questo costo rappresenta la remunerazione per l'expertise tecnica fornita, inclusa la valutazione della conformità del progetto alle normative vigenti, la redazione degli elaborati e la responsabilità professionale assunta con l'asseverazione. L'onorario può variare in base a diversi fattori, tra cui la complessità dell'intervento, la reputazione e l'esperienza del professionista, nonché la localizzazione geografica dell'immobile. Generalmente, per la preparazione della documentazione necessaria alla CILA, l'onorario può oscillare tra i 500 e i 700 euro, una forchetta che deve essere considerata indicativa e soggetta a variazioni in funzione delle specificità del progetto e delle tariffe praticate dal professionista.

La pianificazione accurata di queste spese è cruciale per evitare sorprese e garantire una gestione finanziaria oculata del progetto di ristrutturazione. È consigliabile richiedere preventivi dettagliati sia al comune sia al professionista scelto, al fine di avere una stima precisa dei costi da sostenere. Inoltre, è buona prassi confrontare più preventivi per l'onorario professionale, assicurandosi al contempo che il tecnico offra le garanzie di competenza e affidabilità necessarie.

Infine, oltre a queste due voci di spesa, non vanno trascurati eventuali costi aggiuntivi legati all'esecuzione dei lavori, come le spese per eventuali permessi speciali, le tasse per l'occupazione di suolo pubblico (se necessario), e i costi per l'adeguamento del progetto in corso d'opera, che possono emergere durante la realizzazione degli interventi. La chiave per una gestione efficace del progetto è quindi una pianificazione finanziaria completa e dettagliata, che consideri tutti gli aspetti della presentazione e realizzazione della CILA.

CILA e SCIA, le differenze

La comprensione delle diverse procedure burocratiche nel settore dell'edilizia è fondamentale per portare avanti i lavori in conformità con la normativa vigente. Tra queste, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) sono due processi chiave, spesso fonte di confusione.

La SCIA è una dichiarazione che deve essere presentata quando si intendono realizzare lavori di manutenzione straordinaria di rilevante impatto, che comportano modifiche alla struttura dell'edificio. Esempi di tali lavori includono la modifica di elementi portanti, l'ampliamento di volumi esistenti o la trasformazione di spazi da non abitabili ad abitabili. Un altro caso tipico che richiede la SCIA è la riedificazione di un edificio precedentemente demolito, dove si interviene sostanzialmente sulla struttura esistente o si procede alla ricostruzione di un fabbricato crollato o demolito.

La CILA, d'altra parte, è richiesta per lavori di manutenzione straordinaria di minore entità che non alterano la volumetria dell'edificio, non modificano le destinazioni d'uso e non incidono sulle parti strutturali. Si tratta, ad esempio, di interventi come il rifacimento di impianti tecnologici, la sostituzione di infissi, o interventi che non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio. La CILA si distingue per la sua procedura semplificata rispetto alla SCIA e non prevede controlli preventivi da parte dell'amministrazione, se non in fase successiva.

Per quanto riguarda l'edilizia libera, esistono numerosi interventi che non necessitano di alcuna comunicazione o autorizzazione. Questi lavori includono manutenzioni ordinarie come la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione di pavimenti, o la riparazione di impianti senza modifiche sostanziali. Anche l'installazione di elementi non fissi, come serre mobili senza opere murarie, rientra in questa categoria. Per quanto riguarda l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, questi non richiedono comunicazioni a meno che non siano situati in aree vincolate, come i centri storici, dove sono soggetti a regolamentazioni specifiche per preservare il patrimonio architettonico.

In generale, per ogni intervento edilizio è fondamentale verificare la normativa locale e le specifiche disposizioni comunali, poiché possono variare significativamente in base al contesto e alle particolarità del territorio. La consultazione di un tecnico esperto, come un architetto o un ingegnere, può essere di grande aiuto per navigare correttamente tra le diverse normative e assicurarsi che i lavori vengano eseguiti nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

FAQ

Cos'è il Modello CILA?

Il Modello CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è una procedura amministrativa italiana utilizzata nel settore edilizio. Serve per comunicare all'amministrazione comunale l'avvio di lavori di manutenzione straordinaria che non hanno un impatto significativo sulla struttura o sulla sicurezza dell'edificio. La CILA non richiede l'ottenimento di un permesso edilizio ma deve essere presentata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra), che assevera la conformità dei lavori alle normative vigenti, compresi gli standard urbanistici e le regole edilizie.

Quando è necessario presentarlo?

Il Modello CILA deve essere presentato in occasione di lavori di manutenzione straordinaria di lieve entità. Questi lavori includono interventi che non alterano la distribuzione degli spazi interni, non modificano la destinazione d'uso degli ambienti e non impattano sulla struttura portante dell'edificio. Esempi comuni sono l'installazione di impianti tecnologici, il rifacimento di pavimentazioni, o la sostituzione di infissi, purché non comportino modifiche alle parti strutturali.

Qual è la differenza tra CILA e SCIA?

La principale differenza tra CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) risiede nella portata e nell'impatto dei lavori. La SCIA è necessaria per interventi di maggiore entità, come modifiche strutturali o cambiamenti nella destinazione d'uso degli spazi. Richiede una verifica preventiva da parte dell'amministrazione. La CILA, invece, si applica a interventi meno invasivi e non comporta un controllo preventivo, ma si basa sulla responsabilità professionale del tecnico che la presenta.

Cosa deve contenere il Modello CILA?

Il Modello CILA deve includere una serie di documenti e informazioni: la descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, i disegni tecnici, eventuali calcoli strutturali (se necessari), la dichiarazione del tecnico asseverante che attesta la conformità dei lavori alle norme vigenti, e la documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi. Inoltre, devono essere allegati i dati identificativi dell'immobile e del proprietario, nonché il titolo che attesta la proprietà o la disponibilità legale dell'immobile.

Quali sono le tempistiche per la presentazione della CILA?

La CILA deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori. Non c'è un termine stabilito per l'inizio effettivo dei lavori dopo la presentazione della CILA, ma è buona norma iniziare i lavori in un periodo ragionevolmente vicino alla data di presentazione. Una volta presentata, la CILA non necessita di un'approvazione esplicita da parte dell'ente comunale, permettendo di iniziare i lavori immediatamente dopo la sua presentazione, salvo diverse disposizioni comunali.

È possibile modificare il progetto dopo aver presentato la CILA?

Modifiche sostanziali al progetto dopo la presentazione della CILA richiedono una nuova comunicazione, mentre per cambiamenti minori potrebbe essere sufficiente una comunicazione integrativa. È importante che qualsiasi modifica sia in linea con le normative vigenti e che sia asseverata dal tecnico responsabile. In caso di dubbi, è consigliabile consultare l'ufficio tecnico del comune o un professionista del settore per evitare possibili violazioni normative.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.