Con Provvedimento del 15/01/2013 - pdf, l’Agenzia delle entrate ha approvato le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Iva 74 bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di una procedura da assolvere ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui nell’anno precedente un’azienda abbia dichiarato il fallimento o avviato la liquidazione coatta.

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Come avviene la dichiarazione di fallimento

La dichiarazione è effettuata dal Tribunale del luogo dove ha sede l’impresa su richiesta:

1. Dell’imprenditore insolvente.

Quando viene presentata una richiesta di fallimento da parte di un creditore o dal debitore stesso, quest'ultimo deve allegare una serie di documenti e informazioni per consentire al tribunale di valutare la situazione finanziaria dell'impresa.

In particolare, il debitore deve allegare le scritture contabili relative all'ultimo esercizio chiuso e il bilancio d'esercizio dei due anni precedenti. Questi documenti sono fondamentali per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa e la sua capacità di far fronte ai propri debiti.

Inoltre, il debitore deve presentare un inventario dettagliato delle attività patrimoniali dell'impresa e un elenco nominativo dei creditori con l'ammontare del loro credito. Questi documenti consentono al tribunale di avere una visione completa dei debiti dell'impresa e delle sue attività.

Questi diritti reali possono essere rappresentati ad esempio da ipoteche, pegni o altre garanzie che gravano sui beni dell'impresa.

In sintesi, quando viene presentata una richiesta di fallimento, il debitore deve allegare una serie di documenti e informazioni per consentire al tribunale di valutare la situazione finanziaria dell'impresa. Tra questi documenti ci sono le scritture contabili, il bilancio d'esercizio dei due anni precedenti, l'inventario delle attività patrimoniali, l'elenco dei creditori e l'elenco dei soggetti che vantano diritti reali sui beni dell'impresa.

2. Di uno o più creditori (anche senza titolo esecutivo ed anche prima della scadenza del credito, ma devono fornire la prova della legittimazione).

La richiesta di fallimento presentata dai creditori si verifica quando questi ultimi, invocando il fallimento, cercano di tutelare i propri interessi e di evitare ulteriori perdite di capitale da parte del debitore.

I creditori, infatti, presentando la richiesta di fallimento, cercano di ottenere il recupero del proprio credito attraverso la liquidazione delle attività dell'impresa fallita. Inoltre, la procedura fallimentare prevede anche la revocatoria fallimentare, attraverso la quale è possibile recuperare i beni sottratti alla massa fallimentare dal debitore prima della dichiarazione di fallimento.

In questo modo, i creditori cercano di proteggere i propri interessi e di ottenere il recupero dei crediti vantati nei confronti del debitore, riducendo al contempo il rischio di perdite future.

In sintesi, la richiesta di fallimento presentata dai creditori ha lo scopo di tutelare i loro interessi e di evitare ulteriori perdite di capitale da parte del debitore, cercando di recuperare il proprio credito attraverso la liquidazione delle attività dell'impresa fallita e la revocatoria fallimentare.

3. Del Pubblico Ministero.

L'iniziativa del Pubblico Ministero nel caso di stato d'insolvenza dell'impresa si ha in tutte le situazioni in cui risulta, in sede penale, la presenza di indizi di reato commessi dal debitore insolvente. Queste situazioni possono comprendere la fuga o la latitanza dell'imprenditore, la chiusura dei locali dell'impresa, l'occultamento dell'attivo o qualsiasi altra azione penale contro il debitore insolvente.

4. Del Tribunale che agisce d’ufficio (è stato soppresso dall'art. 6 l. fallimentare)

In questi casi, il Pubblico Ministero può prendere iniziative volte a tutelare gli interessi dei creditori e a garantire la corretta gestione della procedura fallimentare. Ciò può comportare l'apertura del procedimento fallimentare, la nomina del curatore fallimentare e la messa in liquidazione dell'impresa insolvente, con l'obiettivo di soddisfare il maggior numero possibile di creditori e di recuperare il patrimonio dell'impresa.

In sintesi, il Pubblico Ministero può intervenire nel caso di stato d'insolvenza dell'impresa in diverse situazioni, tra cui l'accertamento dell'insolvenza nel corso di un giudizio civile, l'insuccesso del concordato preventivo e la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte di terzi. La sua azione può essere finalizzata a tutelare gli interessi dei creditori e a garantire una corretta gestione della procedura fallimentare.

Cos’è la liquidazione coatta?

La procedura viene avviata dal tribunale competente su istanza di uno o più creditori, del procuratore generale o del commissario governativo.

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura che viene avviata solo in casi eccezionali e solo per determinate categorie di imprese. Ciò significa che non tutte le imprese che si trovano in difficoltà possono essere soggette a questa procedura, ma solo quelle che rientrano nelle categorie previste dalla legge. Le categorie di imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa sono stabilite dalla legge ordinaria e dalle leggi speciali che disciplinano i vari settori dell'economia.

In sintesi, la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che viene avviata in casi eccezionali e solo per determinate categorie di imprese che non sono in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori. L'obiettivo della procedura è quello di liquidare il patrimonio dell'impresa in modo equo e trasparente, pagando i creditori nella misura in cui il patrimonio sia sufficiente a soddisfare le loro pretese.

Chi deve presentare la dichiarazione IVA 74 bis e perché

Entro quattro mesi dalla loro nomina, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione ai fini IVA 74 bis relativamente alle operazioni effettuate nell’anno precedente il dichiarato fallimento o liquidazione.

Il modello da utilizzare è il documento IVA 74 bis; questo strumento serve per informare l’Agenzia delle Entrate in merito alla posizione debitoria o creditoria dell’azienda/impresa alla data del fallimento.

Il modello non rappresenta di per sé una dichiarazione, pertanto non è possibile chiedere tramite questo modello il rimborso della stessa eventualmente risultante a credito.

La modulistica per presentare l’IVA 74 bis

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori si impegnano nella presentazione di una dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno di imposta e ivi si intende sempre relativamente l’anno in cui è stato dichiarato il fallimento. Questa dichiarazione annuale si compone di due modelli:

  • Il primo relativo alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare precedentemente la dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta;
  • Il secondo per le operazioni registrate successivamente la data di dichiarazione del fallimento o liquidazione coatta.

Per il 2013, il modulo e le istruzioni per la presentazione della dichiarazione sono i seguenti:

Modello Iva 74 bis

Istruzioni per la compilazione (approvate con provvedimento del 15/01/2013) - pdf

Tempistica per presentare la dichiarazione IVA 74 bis

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori hanno quattro mesi di tempo dalla loro nomina per presentare il modello IVA 74 bis.

Il modello si presenta esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati all’accesso al servizio Entratel, vale a dire CAF, professionisti, associazioni di categoria. 

I dati contabili si devono riferire alle operazioni effettuate in quella parte dell’anno solare anteriore la dichiarazione di fallimento o di liquidazione. Se il termine dei quattro mesi cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

Come comportarsi in caso di fallimento nel 2021

La dichiarazione IVA 74 bis 2021, relativa all’anno di imposta 2020, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile 2021. I curatori fallimentari, nel caso in cui la procedura di fallimento abbia avuto origine nel corso del 2020, devono presentare la dichiarazione dell’IVA 74 bis, relativa a tutto l’anno precedente e questa deve essere composta da due documenti:

  • Modulo perle operazioni registrate nel frangente di anno solare
  • Modulo per le operazioni registrate successivamente a questa data.

Entrambi questi moduli devono essere compilati con estrema attenzione in tutti i loro campi, prestando particolare cura agli spazi riservati alle diciture VT e VX che dovranno essere riempiti soltanto nel primo modulo. In particolare, il riquadro VX prevede la distinzione di due casi:

  • Se c’è la presenza di un debito occorre riportare nel riquadro VX esclusivamente il debito riportato nel riquadro VL;
  • Se c’è la presenza di un credito, deve essere riportata la somma dei saldi risultanti nella terza sezion del quadro VL di ognuno dei due moduli.

È necessario precisare che, per quanto riguarda le operazioni registrate nella parte dell’anno solare precedente alla dichiarazione di fallimento tramite modulo iva 74 bis o di liquidazione amministrativa, i commissari dovranno presentare esclusivamente all’ufficio competente dell’agenzia delle entrate, via mail entro quattro mesi dalla nomina.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.