Al giorno d'oggi, gli scambi commerciali rappresentano una delle attività strategiche sia per gli Stati nazionali che per le società private. Di conseguenza, i primi tendono a facilitare questo genere di attività attraverso la creazione di sistemi, regole, servizi e strumenti, anche normativi, che li favoriscano sotto diversi aspetti. Al tempo stesso, al fine anche di consentire controlli fiscali o tributari più veloci e rigorosi. E tra i diversi strumenti utilizzati da questo punto di vista, vi è anche la cosiddetta Dichiarazione di Intento.

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La dichiarazione di intento è un documento che chi vende beni o servizi (esportatore abituale) a operatori non obbligati al pagamento dell’IVA sugli acquisti (fornitore), deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

A questo punto è bene chiarire come si diventi un esportatore abituale. In pratica, possono essere definiti tali tutti quegli operatori economici in ambito internazionale che negli ultimi 12 mesi o comunque nell'anno solare precedente abbiano effettuato e quindi registrato esportazioni o vendite all'interno della UE o, ancora, operazioni simili, per un valore superiore al 10% degli affari complessivi maturati nel medesimo periodo. Coloro quindi che soddisfano tali requisiti, potranno rientrare nello status appunto di esportatore abituale.

Perché effettuare questa dichiarazione e a cosa serve?

L’esportatore abituale (dichiarante), che realizza significativi volumi di operazioni non imponibili, matura un’Iva a debito. La dichiarazione d’intento gli permette di “rimediare” a questo squilibrio, potendo effettuare acquisti senza Iva entro il valore delle operazioni con l’estero.

In particolare, per tale genere di esportatori e che effettuano scambi internazionali, le norme permettono di usufruire di un regime agevolato e quindi la sospensione dell'imposta, ma soltanto se rispettano alcune regole ben definite, tra cui appunto un limite quantitativo annuo. Scendendo ulteriormente nello specifico, per rientrare nella categoria di esportatore abituale, un soggetto deve effettuare una serie di operazioni non imponibili a livello dell'Iva e con una certa frequenza.

Tra queste possiamo trovare, ad esempio, le esportazioni dirette oppure delle operazioni connesse a trattati o accordi di natura internazionale o, ancora, servizi internazionali o collegati a scambi con l'estero effettuato durante un'attività propria d'impresa. Si deve rispettare, inoltre, il cosiddetto Plafond, una sorta di limite annuo, che è determinato dalla somma dei corrispettivi legati alle operazioni internazionali, non imponibili, ma registrate ai fini Iva.

Il metodo temporale per verificare le operazioni che danno diritto alla formazione del plafond è semplicemente quello della registrazione contabile, poiché quello che conta è che sia stata emessa Fattura nei termini di cui all’art. 6 del D.P.R. 633/1972 e che la stessa sia registrata nei registri obbligatori ai fini IVA.

Il contenuto della lettera di intenti

Nella lettera di intenti, l’esportatore abituale attesta – sotto la propria responsabilità – di qualificarsi come esportatore abituale e manifesta la volontà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA nel limite massimo per gli acquisti in regime di non applicazione dell'imposta fissato nello stesso ammontare di operazioni export effettuate nell’anno solare precedente e con determinate esclusioni, quali:

  • l'acquisto dei fabbricati;
  • l'acquisto delle aree edificabili;
  • i contratti di leasing o di appalto inerenti gli stessi;
  • i beni e i servizi con IVA indetraibile.

Le lettere devono:

  • essere redatte in duplice copia;
  • essere numerate progressivamente per ogni anno solare;
  • contenere l’indicazione che il fornitore dovrà seguire;
  • essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello in cui sono state emesse nell’apposito registro.

Registro

L'esportatore è tenuto a conservare un registro ai sensi dell'art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972. 

L’esportatore è tenuto inoltre ad aggiornare mese per mese la situazione inerente il plafond. Per utilità gestionale è opportuno predisporre un aggiornamento mensile di utilizzo del plafond per evitare lo spiacevole effetto dello splafonamento (ossia l’effettuazione di acquisti senza applicazione dell’imposta in misura superiore alla disponibilità di plafond utilizzabile) [fonte: Berardino Alessio].

Ecco cosa deve fare il fornitore, invece, che riceve una dichiarazione d'intendo:

  • numerarla progressivamente;
  • annotarla entro 15 giorni successivi a quello di ricevimento sull’apposito registro oppure se questo non è stato predisposto, sul registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
  • emettere la fattura di vendita dopo aver verificato che la dichiarazione d’intento sia ancora valida, avendo cura di indicare nelle fatture l'esenzione IVA e la relativa norma di esonero (art. 8 co. 2, art. 8-bis, co. 2 o art. 9 co. 2 D.P.R. 633/1972) nonché gli estremi della dichiarazione d’intento ricevuta.

Modello della dichiarazione di intenti e tempistica

L’invio deve avvenire in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito il modello editabile e le istruzioni da scaricare:

Istruzioni per la compilazione del modello - pdf

Quando consegnarla?

L’articolo 2 del Decreto Legge n.° 16 del 2 marzo 2012, relativamente alla presentazione della dichiarazione, dispone che l’invio della dichiarazione di intenti – dal 2 marzo 2012 - non si effettua più entro il giorno 16 del mese successivo il ricevimento della lettera, ma alla prima liquidazione periodica IVA, fermo restando la possibilità per i contribuenti che ricevono le lettere di intento di trasmettere la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

Dal 2017 sono previste sanzioni che possono arrivare fino ad euro duemila per chi effettua cessioni di beni senza aver ricevuto tale dichiarazione ed essersi accertato che la stessa sia stata trasmessa correttamente all'Agenzia delle Entrate.  

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.